Monza, Via Vittorio Emanuele II, 15
039.328716
info@alfanistudiolegale.com

IL DANNO PER LA PERDITA DEL PROPRIO ANIMALE E’ RISARCIBILE.

I FATTI

Il caso discusso riguarda la scomparsa di un cane che era stato affidato ad un allevamento canino per l’accoppiamento.

Il padrone, informato della scomparsa ha avviato le ricerche nella zona ma dopo tre settimane ha rinunciato ed ha citato in giudizio la società a cui era stato affidato il proprio cane.

Le richieste avanzate dal padrone riguardavano:

  • Valore economico del cane (razza corso);
  • Spese sostenute per la ricerca;
  • Danno non patrimoniale per la perdita del proprio animale;

La società offriva a ristoro la somma pari ad € 2.000,00 ritenuta dalla medesima  sufficiente.

Il padrone, tuttavia, riteneva la somma inidonea anche e soprattutto per il danno non patrimoniale relativo alla perdita del proprio animale che lo aveva, altresì, costretto a rivolgersi alle cure di uno psicologo.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Tribunale di Brescia, per difetto di prova da parte del padrone, non ha ammesso il risarcimento del danno per il valore del cane ma ha approvato le spese sostenute per le ricerche e il danno da perdita dell’animale di affezione, quantificato in via equitativa in 4 mila euro, tenuto conto del tempo trascorso dal padrone con il proprio animale (due anni).

Il Giudice ha infatti precisato che il dolore per la perdita del proprio animale è risarcibile perché il rapporto che si instaura tra padrone e animale è un rapporto tra esseri viventi che si inserisce tra quelle «attività realizzatrici della persona» tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.

Quando il rapporto affettivo è particolarmente intenso la perdita va a ledere la sfera emotivo-interiore dei padroni.

Prosegue, il Tribunale di Brescia, affermando che «il rapporto tra padrone e animale d’affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona».

Tribunale di Brescia n. 2841/2019 – seguirà pubblicazione sentenza integrale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *