e chiedere il riconoscimento dell’assegno divorzile?
Le condizioni stabilite in sede di separazione, o di divorzio, sono per loro natura modificabili, e dunque possono essere riviste in qualsiasi momento.
Tale concetto è contenuto nell’art. 710 c.p.c., il quale prevede la possibilità per le parti di modificare i provvedimenti concernenti coniugi e/o prole derivanti dalla separazione, che essa sia giudiziale o consensuale.
Ciò che è necessario, però, è la presenza di giustificati motivi, i quali si sintetizzano nel mutamento della situazione esistente al momento della separazione. Tale mutamento, principalmente, si riferisce alla condizione personale ed economica del coniuge, che siano essi miglioramenti o peggioramenti. In ogni caso, si tratta di eventi sopravvenuti che alterano l’equilibrio stabilito in precedenza.
La giurisprudenza, in merito, ha chiarito i seguenti punti:
1. Non tutte le modificazioni comportano l’esigenza di una revisione dei rapporti giuridici in questione, essendo necessario un controllo dell’incidenza effettiva del mutamento sull’equilibrio preesistente voluto dalle parti o dal Tribunale nel momento dell’emissione della decisione (Cass. Civ. Sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 24515);
2. Costituisce fondamentale presupposto per la modifica la sopravvenienza di giustificati motivi, i quali varieranno la situazione antecedente e determineranno la necessità di un regime differente (Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18620; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 1165 e App., Roma, 4 maggio 2020, n. 2186).
Assegno non previsto dalle condizioni di separazione, può essere richiesto?
Il peggioramento delle condizioni lavorative ed economiche della moglie rappresenta, senza alcun dubbio, una circostanza sopravvenuta che giustifica la revisione delle condizioni di separazione e, soprattutto, concede alla stessa la possibilità di proporre la domanda di assegno ex art. 156 c.c. anche nell’ipotesi in cui tale domanda non sia stata effettuata durante gli accordi di separazione. Su tale assegno vige la regola rebus sic stantibus, ovvero che è sempre concessa la possibilità di richiederlo, anche successivamente alla separazione consensuale, sempre che siano presenti elementi di fatto, successivi al giudizio, che mutino quell’equilibrio che aveva in precedenza escluso il diritto all’assegno.
Dunque, a prescindere dalla presenza o meno di una precedente rinuncia al mantenimento, il coniuge che, per circostanze sopravvenute, veda la sua situazione personale od economica variare, può in ogni momento proporre un giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Secondo una massima della Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2022, n. 28483, i diritti di natura personale e patrimoniale derivanti dal matrimonio sono indisponibili, per cui gli ipotetici accordi non possono disporre per il futuro.
Da non dimenticare che assegno di mantenimento e assegno divorzile hanno presupposti e finalità differenti.
In primis, l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è ancorato all’esistenza del vincolo coniugale e riconosciuto al coniuge che non dispone di redditi propri per mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale. La sua eventuale rinuncia viene valutata dal Giudice in sede di divorzio, e se dovessero mancare prove che dimostrino il peggioramento delle condizioni economiche, esso potrebbe negare la richiesta di assegno divorzile.
L’assegno divorzile, invece, ex art.5, l. 898/1979, si fonda sulla cessazione del vincolo coniugale e viene corrisposto misurando, principalmente, l’apporto che il coniuge ha data alla vita familiare. Inoltre, tale non è condizionato dal riconoscimento dell’assegno di mantenimento (Cfr. App. Cagliari Sez. I, 11 ottobre 2018, n. 857).
L’onere della prova, infine, spetta sempre al coniuge richiedente e concerne non solo le circostanze nuova sopravvenute ma bensì anche circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica.