L’imprenditore o il professionista possono essere considerati “consumatori” nei contratti stipulati per soddisfare esigenze della vita quotidiana.
Per esigenza della vita quotidiana si intende tutte quelle attività estranee all’esercizio di attività imprenditoriali e professionali.
Viceversa, sarà considerato professionista e imprenditore sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche che invece stipulano contratti nel quadro della loro attività imprenditoriale.
Da ciò ne consegue che nei contratti stipulati per soddisfare esigenze della vita quotidiana ai “consumatori” si applicherà la tutela prevista dal Codice del Consumo.
Così si sono espressi Tribunale di Torino, sez. IV, 1.09.22 n. 350 – Tribunale di Torre Annunziata, sez. II, 8.09.22 n. 2004.