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ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE – MOTIVO DI ADDEBITO

CONFERMATO QUALE MOTIVO DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione, Sesta sez. Civ., conferma i suoi principi di diritto in punto abbandono tetto coniugale e motivo di addebito della separazione.

Stralcio dell’Ordinanza n. 12241 del 23 giugno 2020.

“L’abbandono dalla casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova dell’asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.

Testo completo Ordinanza n.12241 del 23 giugno 2020. 

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