Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
BREVE ANALISI
ART. 1: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
DAL 18 MAGGIO 2020
CESSANO di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale – le misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
FINO AL 2 GIUGNO
VIETATI gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una REGIONE DIVERSA rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per:
- comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza;
- motivi di salute;
VIETATI gli spostamenti da e per l’ESTERO con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo per:
- comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza;
- motivi di salute;
- ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
In entrambi i casi resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
DAL 3 GIUGNO 2020
CONSENTITI gli spostamenti interregionali ma limitati con specifici provvedimenti in relazione a determinate aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
SPOSTAMENTI ESTERO limitati solo con provvedimenti art. 2 decreto-legge n. 19/2020 in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità’ al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
SPOSTAMENTI TRA STATO CITTA’ DELLA CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO e le regioni confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
DIVIETO DI MOBILITA’ ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELLA QUARANTENA.
VIETATO L’ASSEMBRAMENTO
MANIFESTAZIONI, EVENTI , SPETTACOLI di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalita’ stabilite con i provvedimenti art. 2 – decreto-legge n. 19 del 2020.
SINDACO PUO’ DISPORRE LA CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
RIUNIONI CONSENTITE CON DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
FUNZIONI RELIGIOSE CONSENTITE nel rispetto dei Protocolli.
SCUOLE, UNIVERSITA’, CORSI secondo le modalità definite articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
ATTIVITA’ ECONOMICHE POSSONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI E LINEE GUIDA.
Le limitazioni delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
MONITORAGGIO – MODALITA’
LA REGIONE, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
ART. 2 SANZIONI E CONTROLLI Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. queste le sanzioni:
- sanzione amministrativa art. 4, comma 1 Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 (sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000)
- se la violazione è commessa nell’esercizio dell’attività di impresa si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
ART. 3 DISPOSIZIONI FINALI (…)
ART. 4 ENTRATA IN VIGORE (…)