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DECRETO LEGGE N. 33/2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

BREVE ANALISI

ART. 1:  MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

DAL 18 MAGGIO 2020 

CESSANO di avere effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all’interno  del  territorio regionale – le misure possono essere adottate o  reiterate solo con riferimento a  specifiche  aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 

FINO AL  2 GIUGNO 

VIETATI gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in  una  REGIONE DIVERSA  rispetto  a quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  per:

  • comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza;
  • motivi di salute;

VIETATI gli  spostamenti  da  e  per l’ESTERO  con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  per:

  • comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza;
  • motivi di salute;
  • ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;

In entrambi i casi resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

DAL 3 GIUGNO 2020

CONSENTITI  gli spostamenti  interregionali ma limitati con specifici provvedimenti  in  relazione  a determinate  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di adeguatezza   e   proporzionalità al    rischio    epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

SPOSTAMENTI ESTERO limitati solo con provvedimenti art. 2 decreto-legge  n. 19/2020 in relazione a specifici  Stati  e  territori, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità’  al   rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. 

SPOSTAMENTI TRA STATO CITTA’ DELLA CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO e le regioni confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 

DIVIETO DI MOBILITA’ ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELLA QUARANTENA.

VIETATO L’ASSEMBRAMENTO 

MANIFESTAZIONI, EVENTI , SPETTACOLI di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche’  ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  si   svolgono, ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell’andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita’  stabilite con  i  provvedimenti  art.   2 – decreto-legge n. 19 del 2020. 

SINDACO PUO’ DISPORRE LA CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro. 

RIUNIONI CONSENTITE CON DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

FUNZIONI RELIGIOSE CONSENTITE nel rispetto dei Protocolli.

SCUOLE, UNIVERSITA’, CORSI secondo le modalità definite articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 

ATTIVITA’ ECONOMICHE POSSONO SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI E LINEE GUIDA.

Le limitazioni delle attività economiche, produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020 o del comma 16.

MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI determina la  sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

MONITORAGGIO – MODALITA’ 

LA REGIONE, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 

ART. 2 SANZIONI E CONTROLLI Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. queste le sanzioni:

  • sanzione amministrativa art. 4, comma 1 Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 (sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000)
  • se la violazione è commessa nell’esercizio dell’attività di impresa si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

ART. 3 DISPOSIZIONI FINALI (…)

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE (…)

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