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Corte Appello Torino, sez. famiglia, 13/01/2021, n.37
Qualora la madre sia genitore affidatario esclusivo della prole, deve escludersi che la stessa possa essere sottoposta all’onere di una costante e preventiva consultazione del padre, ovvero al previo accordo con l’altro genitore, circa scelte da adottarsi per i figli minori, produttive di oneri di spesa e relative a spese mediche, scolastiche ordinarie (quali i libri o il doposcuola, attività della quale lo stesso padre è certamente informato) e sportive – ricreative.
Corte appello Torino sez. famiglia, 13/01/2021, (ud. 23/12/2020, dep. 13/01/2021), n.37