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GENITORI: DIRITTO-DOVERE DI VISITA

NESSUN OBBLIGO trattasi di un POTERE-FUNZIONE.

SUL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – NESSUN OBBLIGO 

Trattasi di un “POTERE-FUNZIONE” destinato a rimanere libero nel suo esercizio e, dunque, non suscettibile di coercizione.

Il diritto-dovere di visita non rientra negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza rispetto alle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità dell’affidamento.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 6471 del 06.03.2020 

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