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ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI E CONIUGE – CRISI DA COVID-19 MANCATO VERSAMENTO PER CONTRAZIONE E/O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA.

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La conseguenza della sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali disposta dal DPCM 22.3.2020 ha inciso, incide ed inciderà anche sul versamento dell’assegno di mantenimento

Può la contrazione delle entrate giustificare il mancato o ritardato versamento dell’assegno di mantenimento per i figli e il coniuge inteso come adempimento delle obbligazioni previste per legge e richiamate in un provvedimento giudiziale?

Le norme di rifermento che si richiamo in questa sede sono:

art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti patrimoniale tra i coniugi 

art. 5 Legge 898/1970 – Legge sul Divorzio 

art. 337 ter Codice Civile: Provvedimento riguardo ai figli

art. 433 Codice Civile: Degli alimenti – Persone obbligate

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia”, per i ritardi e inadempimenti nelle obbligazioni è intervenuto con una previsione particolare dedicando a mezzo dell’articolo  91 (rubricato come “Disposizioni in materia ritardi o  inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e  di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”) una disposizione specifica per i rapporti contrattuali: “All’articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”  

Effetti della norma risiedono nel giustificare l’inadempimento o il ritardato pagamento ma a condizione che questo sia diretta conseguenza delle misure autoritative per il contenimento del contagio a causa delle azioni poste in essere con i DPCM relative alla chiusura, sospensione delle attività produttive.

Può questa norma essere applicata agli obblighi di pagamento di assegni di mantenimento o alimenti?

No, in quanto l’articolo 91 è una norma speciale delineata a gestire gli effetti di un’emergenza e  gli obblighi di mantenimento si fondano su specifiche norme volte a garantire l’assistenza economica al soggetto debole economicamente posto anche che la causa degli obblighi di mantenimento non sono di natura contrattuale ma si basano su norme civilistiche che danno attuazione a diritti costituzionalmente garantiti, articolo 29 e 30 Costituzione.

Ma il problema resta per i soggetti che, obbligati al mantenimento hanno dovuto a seguito di normative specifiche e urgenti sospendere parzialmente se non totalmente la propria attività lavorativa, commerciale e professionale con conseguente riduzione delle entrate prodotte con la propria attività lavorativa.

RICORRERE AL GIUDICE PER RIDURRE L’ENTITA’ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO – RICHIESTO UNO SPECIFICO ONERE DELLA PROVA.

Non esiste alcuna autotutela o alcuna norma che possa intervenire, a differenza dell’art 91 testé citato, a giustificare l’inadempimento e/o il ritardo di pagamento degli obblighi di mantenimento.

Occorre rivolgersi al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo imposto fornendo specifica prova che la normativa di contenimento COVID-19 ha determinato una forte contrazione dei redditi che non ha permesso l’obbligato di assolvere totalmente e/o parzialmente al versamento del mantenimento.

E nonostante il richiamo degli obblighi che incombono sui genitori di mantenere secondo le proprie capacità di lavoro i figli (art. 316 bis cod. civ.); sul mantenimento del coniuge o sull’assegno divorzile entrambi determinati in relazione ai redditi dell’obbligato (art. 156 cod. civ. – art. 5 Legge Divorzio 898/1970); ovvero che gli alimenti sono assegnati in proporzione anche delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (art. 433 cod. civile), in caso di richiesta a mezzo ricorso di modifica delle condizioni in punto mantenimento, la PROVA SPECIFICA RICHIESTA non potrà basarsi solo sulla normativa emanata in emergenza COVID-19 ma dovrà basarsi sugli effetti che la normativa ha avuto sull’obbligato, sugli eventuali coobbligati, sui redditi e sulla situazione del beneficiario il tutto calcolato per la valutazione delle complessive liquidità disponibili. 

La riduzione e la sospensione dell’obbligo potrà essere disposta solo dal Giudice se potrà e verrà provata l’incolpevole impossibilità per l’onerato ad adempiere in tutto o in parte l’obbligo posto a suo carico.

Tuttavia, il ricorso di modifica delle condizioni relative al mantenimento non sembrerebbe rientrare tra le  materie urgenti la cui priorità ancor oggi confermata dagli ultimi atti normativi e dalle indicazioni dei Tribunali impegnati a gestire il prosieguo della giustizia italiana per evitare la totale paralisi.

Vi sono due interpretazioni la più restrittiva che reputa la materia non rientrante nel concetto di obbligazioni alimentari dal carattere urgente e indifferibile, la più ampia che richiama il Regolamento (CE) 4/2009 del 18 dicembre 2008 a norma del quale “L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma”.

Tuttavia, nella valutazione delle conseguenze che il mancato pagamento  esporrebbe l’obbligato al rischio di subire un procedimento penale secondo gli articoli 388 e 570 bis del Codice Penale, si potrà valutare di chiedere al Tribunale un’immediata trattazione in quanto il ritardo potrebbe  arrecargli un grave pregiudizio.

I procedimenti a carattere d’urgenza quali indicati dall’art. 83 comma 3, lett- a del D.L. 18/20 compresi i procedimenti di nuova iscrizione oltre ad essere rimessi ad una valutazione da parte del  Giudice,  richiedono il presupposto dell’urgenza, in quanto “la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.