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SPECIALE DOSSIER VIOLENZA CONTRO LE DONNE

LE FORME DELLA VIOLENZA – LE ISTITUZIONI E LE ORGANIZZAZIONI – L’EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA – DIRITTO PENALE: I REATI – LA PROTEZIONE IN SEDE CIVILE – LA SITUAZIONE ATTUALE

La violenza contro le donne è la violenza basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani.

Secondo la definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), con il termine generale di “violenza” si intende “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, o la minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un’altra persona . . che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni”. 

Una definizione più esaustiva e completa di “violenza contro le donne” è contenuta nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata ad Istanbul il 23 maggio 2011.

In particolare l’art. 3 recita: “con l’espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

La violenza di genere si configura come una vera e propria violazione dei diritti umani, come ha sancito la Dichiarazione di Vienna del 1993, a margine della Conferenza Mondiale sui diritti umani.

La “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” del 1993 all’articolo 1, descrive la violenza contro le donne come: “Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata.

LE FORME DELLA VIOLENZA

Non esistono profili-tipo della donna che subisce violenza risultando un problema sociale diffuso che non conosce distinzioni di età, cultura e religione.

Tra le forme più diffuse di violenza:

  • violenza fisica: comprende l’uso di qualsiasi atto guidato dall’intenzione di fare del male o terrorizzare la vittima (es. schiaffi, morsi, calci, spintonamenti…). Si tratta di atti che ricorrono nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, sequestro di persona.
  • violenza sessuale: comprende l’imposizione di pratiche sessuali indesiderate o di rapporti fisici che siano lesivi della dignità, ottenute con minacce di varia natura.
  • violenza psicologica: racchiude ogni forma di abuso che lede l’identità della donna, tra cui:  la derisione, la molestia verbale, l’insulto, la denigrazione, atti finalizzati a convincere la donna di “non valere nulla”, isolare la donna, allontanarla dalle relazioni sociali di supporto, gelosia ed ossessività, minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della donna e/o la sua famiglia, i figli, gli amici, minacce ripetute di abbandono se la donna non soddisfa determinate richieste.
  • violenza economica: è una forma di violenza che solitamente avviene nell’ambito familiare e che consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto d’intraprendere attività lavorative esterne all’ambiente domestico, nel controllo delle proprietà e nel divieto ad ogni iniziativa autonoma rispetto al patrimonio della donna.  
  • stalking: indica il comportamento controllante messo in atto dal persecutore nei confronti della vittima da cui è stato rifiutato.
  • femminicidio: casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi basati sul genere.
  • violenza domestica: forma di violenza esercitata nell’ambito familiare e consiste in una serie continua di azioni diverse ma caratterizzate da uno scopo comune: il dominio e controllo da parte di un partner sull’altro, attraverso violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali.
  • violenza esercitata sul posto di lavoro, dove le donne sono esposte ad abusi e ricatti sessuali.
  • stupro, si tratta della forma di violenza più abbietta, perché pone la donna in una condizione di assoluta incapacità di difesa. 

LE ISTITUZIONI E LE ORGANIZZAZIONI

Le istituzioni e le organizzazioni operative sul territorio che lavorano a sopporto delle persone soggette a qualsiasi tipo di violenza di genere sono molteplici.

Negli anni novanta sono stati istituiti centri antiviolenza e case delle donne al fine di ospitare le vittime di violenza, tra cui anche il CADMI – Casa delle donne maltrattate di Milano.

Oggi, tali centri sono riuniti sotto la Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne, si tratta del “D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza alle donne” che fa parte dell’organizzazione europea WAKE.

La federazione nazionale operativa dal 2008 riunisce 65 Centri antiviolenza in Italia.

Anche il sistema sanitario nazionale collabora nella lotta contro le violenze domestiche e di genere, con la creazione di un sistema di supporto integrato tra ospedali, strutture di pronto soccorso, ambulatori e strutture socio-assistenziali per garantire percorsi preferenziali attraverso il c.d. Codice Rosa.

Da ultimo, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri vi è anche la disponibilità di un servizio pubblico gratuito per offrire sostegno immediato alle donne vittime di violenza di genere e stalking, il telefono rosa (1522).

L’EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Ripercorrendo i punti salienti della lotta alla violenza contro le donne, importanti introduzioni sono:

  • la riforma del diritto di famiglia del 1975;
  • l’abolizione del delitto d’onore del 1981 e la riclassificazione del reato di violenza sessuale da delitto contro la morale a delitto contro la persona – frutto di una prima evoluzione culturale del concetto di società “maschilista”;
  • legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies);
  • legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
  • legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
  • legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”;
  • legge n. 77 del 2013 che ratificava la Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
  • legge n. 119 del 2013 contro il femminicidio, che introdusse specifiche circostanze aggravanti relative ai reati di omicidio e stalking commessi nei confronti del coniuge o del convivente;
  • Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede;
  • legge n. 69 del 2019, il c.d. Codice Rosso, che sancisce inasprimenti di alcune sanzioni penali e impone a polizia giudiziaria e magistrati l’osservanza di criteri prioritari nell’esame e trattamento delle denunce di violenza sulle donne.

DIRITTO PENALE

In Italia non è stata prevista una specifica fattispecie criminosa di violenza sulle donne.

Tuttavia, costituisce reato ogni forma di violenza, fisica o psicologica, che integri gli estremi della condotta penalmente rilevante (maltrattamenti, lesioni, percosse, diffamazione, ecc.), contro cui è possibile sporgere denuncia alle autorità competenti.

Difatti, la violenza sulle donne rappresenta una categoria in cui si possono far rientrare una serie di comportamenti illeciti caratterizzati dalla loro realizzazione a scapito di donne.

In generale le fattispecie criminose contemplate dal codice penale che possono applicarsi alla violenza sulle donne sono le seguenti:

– percosse art 581 c.p.

 lesione personale art 582 c.p.

– diffamazione art 595 c.p.

– violenza sessuale art 609 bis c.p. e seguenti 

 violenza privata art 610 c.p.

– minaccia art 612 c.p.

– atti persecutori art 612 bis c.p. c.d “stalking”

– omicidio art 575 c.p. con riferimento all’uccisione delle donne si conia il termine “femminicidio”;

– maltrattamenti contro familiari e conviventi: art 572 c.p..

Altri interventi del legislatore italiano

La legge n. 7 del 2006 ha introdotto nel codice penale un’altra fattispecie di reato: pratiche di mutilazione genitale femminile all’art 583 bis, in assenza di esigenze terapeutiche.

Con la Legge n. 69 del 19-7-2019 (cd. Codice rosso) sono state apportate ulteriori modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di “tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Sono poi state introdotte alcune nuove figure delittuose finalizzate a tutelare maggiormente il genere femminile:

 Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti art. 612 ter c.p. cd Revenge porn.

 Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies

 Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 387 bis c.p.,).

In sede penale, il legislatore ha introdotto alcune misure che possono essere adottate dal giudice a seconda delle circostanze: 

allontanamento d’urgenza dalla casa familiare;

divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine…). 

ammonimento del questore per fatti di stalking (misura amministrativa – non penale – di carattere preventivo, con cui il Questore rivolge all’autore del fatto l’avvertimento di astenersi dal compiere ulteriori atti di molestia o di violenza domestica. È una misura che ha finalità dissuasiva.

 giustizia riparativa o mediazione reo-vittima nel caso soprattutto della violenza domestica in quanto l’autore del reato è sempre individuato a differenza delle altre forme di violenza. E’ uno strumento che richiede il confronto tra la vittima e l’autore del reato. Ancora oggi sono pochi se non rari i casi in cui le vittime accettano di rivolgersi ad un mediatore. 

A tutela delle donne che hanno subito violenza, la legge ha pensato di estendere il gratuito patrocinio in particolari casi: nei casi di reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo e stalking la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

LA PROTEZIONE IN SEDE CIVILE

La Costituzione italiana sancisce all’art. 3 il principio di uguaglianza tra le persone davanti alla legge.

Questo è il punto di partenza da cui l’ordinamento italiano, anche in ambito civile, parte per introdurre previsioni specifiche di tutela per determinati soggetti deboli tra cui le donne vittime delle violenze e dei soprusi, pertanto soggetti principali delle misure di protezione che hanno implementato negli anni il sistema civile.

Con l’introduzione delle norme in materia di “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” introdotte dalla legge n. 154 del 4 aprile 2001, sono stati disciplinati gli ordini di protezione contro gli abusi familiari che hanno arricchito il codice civile degli articoli 342-bis e 342-ter c.c., mentre nel codice di procedura civile ha visto la luce l’art. 736-bis c.p.c.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari rappresentano efficaci modalità di intervento giudiziario e sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

Sul punto si evidenzia che il Tribunale di Milano, ord. 30 giugno 2016, ha stabilito che la condotta del soggetto nei cui confronti si chiede l’emanazione dell’ordine deve essere apprezzata dal giudice sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo: nel primo caso, in base alle concrete modalità idonee a rappresentare un pericolo grave per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare; nel secondo caso, quanto all’entità della condotta nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che “anche un solo schiaffo rivolto dal marito alla moglie costituisce un atto di violenza, non potendo l’Ordinamento consentire mai e in nessuna misura che la dignità della donna venga ad essere calpestata dall’arbitrio altrui, non essendo il matrimonio il luogo in cui i diritti inalienabili della persona possano essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali” al fine di evitare che la continua reiterazione di queste pratiche violente divengano accettate o tollerate.

Gli ordini di protezione sono richiedibili su istanza della parte interessata, anche personalmente, con ricorso al Tribunale ex art 736-bis c.p.c., che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica anche inaudita altera parte, ossia prima di instaurare il contraddittorio, ordinando la cessazione della condotta e disponendo l’immediato allontanamento del partner violento dalla casa familiare.

In aggiunta, l’autorità giudiziaria potrà, ove occorra, prescrivere:

– il non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante;

– l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

– il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto dei provvedimenti rimangono prive di mezzi adeguati.

Quanto alla durata dell’ordine di protezione: sei mesi decorrenti dal giorno dell’avvenuta esecuzione, con possibilità di proroga su istanza di parte, soltanto ove ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

In definitiva l’ordine di protezione disciplinato dal codice civile fornisce una adeguata e tempestiva protezione alla parte richiedente con applicazione ogniqualvolta siano posti in essere comportamenti aggressivi, violenti o limitativi della libertà di un coniuge o convivente da parte dell’altro, e come sottolineato dal Tribunale Monza, sez. IV  07 maggio 2012, “nel bilanciamento di interessi contrapposti tra il marito allontanato e quelli delle vittime degli abusi familiari deve darsi nettamente la prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da comportamenti vessatori e prevaricatori del familiare violento”.

IMPATTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA, INTRAFAMILIARE, IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Negli anni si è giunti a dare grande importanza alla materia nelle aule di giustizia, smontando quegli stereotipi che inibiscono il riconoscimento della violenza con un primo mutamento di pensiero e di cultura.

Tendenzialmente, la donna maltrattata si rivolge all’autorità giudiziaria chiedendo nel procedimento per la separazione l’addebito al coniuge.

La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la crisi matrimoniale debba verificarsi alla luce della intollerabilità della convivenza svolta con una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi.

Tuttavia, tale principio è sovvertito in presenza di violazione di regole imperative poste a tutela di beni o diritti fondamentali, come il diritto all’integrità fisica, morale e alla libertà, l’incolumità, di espressione, circolazione, pensiero e fede religiosa.

La Corte di cassazione ha affermato che la violenza può fondare da sola una pronuncia di separazione personale in quanto causa determinante la intollerabilità della convivenza e, altresì, la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse senza onere per il giudice di comparare il comportamento del coniuge vittima delle violenze stante la loro ingiustificabilità (Cass. civ., sent. n. 8094/2015).

Inoltre, le condotte di uomini violenti possono prendersi in considerazione in punto di assegni di mantenimento per il coniuge o assegno divorzile, considerando il fatto che con maggior frequenza la donna vittima di violenza viene relegata a un ruolo di madre e di moglie senza alcuna possibilità di inserimento sociale e lavorativo, renderla così del tutto sottomessa alla volontà altrui.

Breve menzione merita anche la possibilità, a fronte della commissione da parte del partner dei reati contemplati in precedenza, di poter richiedere il risarcimento del danno per le violenze subite.

In aggiunta si consideri che la tutela è estesa, oltre i danni conseguenza di reato (art. 185 c.p.) e altri previsti dalla legge, ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, tra i quali il diritto alla salute (art. 32), alla famiglia (art. 2, 29, 30), alla reputazione, immagine, nome, riservatezza, diritti inviolabili della persona “incisa nella sua dignità” (artt. 2, 3).

LA SITUAZIONE ATTUALE – VIOLENZA E COVID

Nella prospettiva offerta appare evidente quanto il ruolo del legale sia fondamentale per sostenere ed aiutare le persone ad ottenere tutela e protezione.

Ancor di più se si considera che l’emergenza sanitaria nazionale in atto ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne.

Inoltre, le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale introdotte al fine di contenere il contagio si stanno rivelando un ostacolo all’accoglienza delle vittime nelle case e nei centri preposti.

Le autorità si sono impegnate nel definire quale sia la situazione allo stato dell’arte.

L’ISTAT ha condotto un’analisi dei dati relativi alle chiamate al numero verde 1522 nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 che può fornire delle evidenze relative all’andamento del fenomeno della violenza domestica durante il periodo della pandemia. 

Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide, registrando un +73% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono +59%, di cui il 60,6% dei casi sono telefonate svolte tra le 9 e le 17. Nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche, nel 64,1% si riportano anche casi di violenza assistita.

Inoltre, l’analisi ha rivelato che il 45,3% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire; il 72,8% decide di non denunciare il reato subito.

Anche la richiesta di aiuto tramite chat è cresciuta passando da 417 a 2.666 messaggi.

Invece, dal Dossier Viminale 2020 del Ministero dell’interno si rinviene che nei giorni di lockdown per l’emergenza coronavirus (9 marzo – 3 giugno 2020) sono stati 58 gli omicidi in ambito familiare-affettivo, di cui il 75,9% erano donne.

Ancora, il Report del Ministero dell’interno – dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale della polizia criminale, Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne, Gennaio – Giugno 2020 – ha dimostrato come i reati di maltrattamenti e atti persecutori, diminuiti durante i mesi della chiusura (marzo-maggio), siano tornati ad aumentare nel mese di maggio e con una leggera inflessione nel mese di giugno.

In particolare: maltrattamenti 1.453 ad aprile e 1.697 a maggio, rispetto il mese di gennaio (1.663); atti persecutori nel maggio (1.168) con inflessione a giugno (1.060); violenze sessuali aumentate a maggio (263) e giugno (326), ma con valori inferiori rispetto a gennaio e febbraio.

In tema di omicidi volontari, con specifica attenzione su quelli con vittime donne. L’approfondimento dei dati mostra un calo generale rispetto all’analogo periodo del 2019 che registrava 161 omicidi, a fronte dei 131 del 2020. Il numero delle vittime di sesso femminile aumenta passano da 56 a 59. Si rileva che, a fronte di una flessione del 19% degli omicidi, nel primo semestre del 2020, la percentuale delle vittime donne si incrementa del 5%.

Il fenomeno della violenza è purtroppo ancora diffuso, anzi, come dimostrato, è in costante aumento.

Occorre un intervento legislativo (sia a livello nazionale che internazionale), ma soprattutto si rende necessaria un’evoluzione sociale e culturale, una maggiore attenzione al fenomeno e ad una nuova consapevolezza perché il futuro possa essere diverso.

L’impegno e la lotta continuano incessantemente anche a fronte di questa durissima fase di emergenza sanitaria.

È importante mettere in luce gli strumenti che il nostro sistema offre in supporto alle vittime degli episodi di violenza così come AIUTARE LE VITTIME A COMPRENDERE quanto sia essenziale DENUNZIARE tali episodi. 

Il presente DOSSIER viene pubblicato in data 25 novembre 2020 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione

l’avv. Silvia Meazza e la Dott.ssa Eleonora Moroni

Settore Famiglia – Studio Legale Alfani

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