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SPECIALE DANNI – KIT MARE

RISARCIMENTO DANNI IN SPIAGGIA E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Danni da oggetti “volanti” in custodia (ombrelloni, lettini, altri oggetti).

IL CASO: Per una raffica di vento l’ombrellone vola e finisce addosso ai bagnanti causando danni. Chi risponde?

Una raffica di vento non viene definita dalla giurisprudenza come imprevedibile, in quanto seppure improvvisa, non può mai considerarsi un caso fortuito. Per fortuito si intende un evento improvviso, imprevedibile ed inevitabile anche utilizzando la massima diligenza richiesta.

Il gestore ha, quindi, l’obbligo di risarcire il bagnante ferito da ombrelloni, lettini o altri oggetti fatti “volare” da una raffica di vento, in quanto responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.).

Molto diverso è il caso di una tromba d’aria improvvisa, evento che si considera impossibile da prevedere e da evitare.

In un lido quindi, il gestore dell’impianto è tenuto al risarcimento dei danni provocati dalle cose che ha in custodia, come ad esempio gli ombrelloni ed i lettini.

Danni da oggetti/rifiuti/vetri/siringhe sulla sabbia.

IL CASO: Tagliarsi un piede per un pezzo di vetro nella sabbia, oppure ustionarsi calpestando braci sepolte o ancora pungersi con una siringa. Chi risponde?

L’obbligo di tenere la spiaggia pulita è a carico del gestore che ne detiene la concessione e del Comune per le parti di spiaggia libera.

Tuttavia, il Comune risponde anche qualora il servizio sia stato affidato ad un soggetto terzo, secondo l’art.1228 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del debitore anche dei fatti dolosi e colposi di terzi quando ci si vale della loro opera (Cass. Civ. sentenza n.20731-2016)

L’obbligo di mantenere pulita e in sicurezza la spiaggia, data in concessione, ricade sul gestore dello stabilimento, anche durante i mesi invernali.

I danneggiati devono comunque assumere tutte le misure idonee di sicurezza tra cui le protezioni ai piedi, ritenuta opportuna, necessaria e prudente per evitare il concorso di colpa.

Risarcibile anche in assenza di malattia, il danno morale ed esistenziale connessi al timore di contagio di una patologia infettiva provocato dalla puntura di una siringa nascosta tra la sabbia. I Giudici hanno confermato la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Danni causati da pavimento bagnato e/o scaletta scivolosa.

IL CASO: Correre su un pavimento bagnato o nei pressi delle docce o scivolare su una scaletta bagnata. Chi risponde?

Il bagnante deve tenere una condotta attenta evitando di correre nei pressi di docce o pavimento bagnato. Deve utilizzare una maggior diligenza per evitare danni che potrebbero essere facilmente evitati in quanto i rischi di scivolare in presenza di acqua sui pavimenti sono tra i rischi prevedibili. (Cass. Civ. sentenza n.9009 del 2015).

Se invece la caduta è stata causata da un liquidi diversi dall’acqua, quindi non segnalati dal gestore dello stabilimento e dunque non prevedibili dall’utente, avremmo diritto al risarcimento dei danni, sempre che si riesca a dimostrare la reale presenza e la natura di quest’altro liquido scivoloso.

Danni da assenza di bagnini e/o altri servizi di salvataggio.

IL CASO: In caso di assenza di soccorso per assenza e/o allontanamento del bagnino. Chi risponde?

Il bagnino è obbligato a restare nella postazione di soccorso senza allontanarsi, salvo il caso di intervento di soccorso. In mancanza, in violazione dell’art. 1164 codice della navigazione può essergli comminata una sanzione amministrativa. (Cass. sentenza n.13589 del 2006).

Qualora in assenza del bagnino dovesse scaturire un ritardo nei soccorsi di una vittima, ad esempio da malore e/o annegamento, la responsabilità del bagnino assumerebbe anche rilevanza penale.

Qualora l’aria da sorvegliare sia troppo ampia e, quindi si fosse in presenza di una carenza di personale di salvataggio tale da rendere l’intervento del bagnino impossibile da svolgere con la medesima attenzione per tutte le aree a lui affidate, il bagnino non può ritenersi colpevole di omicidio (Cassazione, sentenza n.38024 del 2012). La responsabilità ricadrà sul gestore dell’impianto per carenza di personale.

Si segnala, inoltre, che il salvataggio con relativo servizio e responsabilità spetta agli stabilimenti balneari per le zone di spiaggia date in concessione mentre ai Comuni per le spiagge libere.

In caso di assenza è necessario predisporre un cartello all’ingresso della spiaggia che indichi chiaramente l’assenza del servizio e quindi la balneazione non sicura.

Danni causati dalla pratica di sport in spiaggia.

IL CASO: Nel praticare sport in spiaggia (beach volley, soccer, tennis, calcio, bocce, etc) in caso di danni Chi risponde?

Le attività sportive possono essere svolte esclusivamente nelle zone a loro adibite dagli stabilimenti balneari o dai Comuni i quali hanno l’obbligo di adottare ogni cautela e misura di sicurezza necessaria per scongiurare danno a terzi e ai bagnanti.

Danno causati da altri bagnanti.

IL CASO: Quando in spiaggia è impossibile rilassarsi a causa di disturbo, rumore, petulanza del vicino. Chi risponde?

I bagnanti devono prestare le dovute attenzione a non arrecare disturbo agli altri utenti.

Infatti, potrebbero nei casi estremi incorrere nel reato di molestie ex art. 660 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.

Particolare attenzione anche alle molestie causate da bambini e/ o ragazzi non ancora maggiorenni per giochi di spiaggia (es. lancio di gavettoni in spiaggia) che potrebbe arrecare le molestie di cui sopra.