Il Curatore Speciale del minore è una figura nominata dal Giudice e incaricata di rappresentare ed assistere il minore in tutti i procedimenti nei quali, anche solo in astratto, può esservi un conflitto di interessi tra e con i genitori. La figura è prevista dall’art. 78 del codice di procedura civile (c.p.c.). Con la legge Cartabia (206/2021) entrata in vigore il 22.06.2022, attraverso l’aggiunta del terzo e del quarto comma dell’art. 78 c.p.c., sono stati introdotti ulteriori casi specifici di nomina del curatore speciale.
LE NOVITA’
La legge di Riforma è intervenuta sull’art. 78 c.p.c. estendendo la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore.
In casi specifici, tale nomina deve da considerarsi obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento.
IL NUOVO ART. 78 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
E’ stato aggiunto il III e IV comma all’art 78 del codice di procedura civile, come segue:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.
L’ART. 80 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
La Riforma interviene anche sull’art. 80 c.p.c. prevedendo che il curatore speciale:
- debba procedere all’ascolto del minore;
- possono essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- vengono disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale.
NELLO SPECIFICO L’ART. 80 C.P.C.
- al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede”;
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.
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