Monza, Via Vittorio Emanuele II, 15
039.328716
info@alfanistudiolegale.com

GOVERNO

DPCM 14.01.2021

VALIDO DAL 16 GENNAIO AL 5 MARZO 2021 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il decreto è composto da 14 articoli e 25 allegati.

FOCUS ART. 2 E 3 “ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO” 

INDIVIDUAZIONI DEI LIVELLI DI RISCHIO

Incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e collocazione degli scenari di tipo 1 o 2 secondo l’all. 25 del DPCM.

Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza, fermo restando la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

NB: le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai monitoraggi risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 16.01.2021 – LOMBARDIA IN ZONA ROSSA DAL 17.01.2021 AL 31.01.2021

ART. 2

  1. Spostamenti in entrata e uscita dai territori, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  2. Spostamenti in comuni diversi, salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni;
“SITUAZIONI DI NECESSITA’” DA FAQ – GOVERNO – AREA ROSSA – FINO AL 15.01.21 – IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI DELLA SEZIONE 
Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? 
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

SEGUE ART. 2 – DPCM 14.01.21

c) Sospese attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) Consentita ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22:00 ristorazione con asporto – Asporto fino alle 18 per Bar e altri esercizi simili senza cucina e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati – aperti esercizi di alimenti e bevande in aree di servizio e rifornimento carburante;

d)Sospese mostre, musei, istituti e luoghi della cultura – Aperti biblioteche e archivi:  accesso su prenotazione;

ART. 3: SCENARIO 3 – LIVELLO DI RISCHIO MODERATO 

  1. confermati i contenuti ART. 2: SCENARIO 2 
  2. sospese attività commerciali al dettaglio (consentiti generi alimentari e di prima necessità) – aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
  3. Sospese attività di ristorazione (vedi punto – c);
  4. Sospese attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi – sospesi eventi e competizioni di promozione sportiva;
  5. Consentita attività motoria all’aperto e in forma individuale;
  6. DAD a distanza dal secondo anno scuola secondaria (medie);
  7. Sospesa frequenza Università e Istituzioni di alta formazione consentite a distanza (in presenza corsi medicina e relativi, sentito il Comitato Universitario Regionale)
  8. Sospese attività servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’all. 24;
  9. Datori di lavoro pubblici – limitano la presenza e favoriscono l’attività in modalità agile;
  10. Sospese prove di verifica delle capacità e comportamenti dlgs 285/92 – per patenti B, B96 E BE;
  11. Sospese mostre, musei, istituti e luoghi della cultura – Aperti biblioteche e archivi:  accesso su prenotazione;

DECRETO LEGGE N. 1 – 5 GENNAIO 2021

VALIDO DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il DERETO LEGGE N. 1, introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo dal 7 al 15 gennaio 2021. 
Le misure saranno uguali per tutto il territorio italiano ma solo fino al 10 gennaio.

Dall’11 gennaio le Regioni saranno suddivise per colori.

7-8 gennaio ZONA GIALLA RAFFORZATA

9-10 gennaio ZONA ARANCIONE

11,12,13,14 e 15 gennaio OGNI REGIONE SARA’ SUDDIVISA IN ZONE.

Seleziona l’elemento da visualizzare.

Seleziona l’elemento da visualizzare.